Pubblicato in: Costituzione, Riflessioni

Riforma costituzionale – Articolo 38 – parte 2

L’Articolo 38 della legge per la riforma costituzionale riguarda più articoli della Costituzione e, precisamente: 48, 58, 61, 62, 73, 81, 87, 120, 121, 122, 132, 133; inoltre modifica parzialmente due leggi costituzionali.

In questa seconda parte riporto i punti 6 e 7 dell’articolo 38, che riguardano gli articoli 81 e 87 della Costituzione.

Art. 81. (1)

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale (1).
————————
(1) Articolo così sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [741 ].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [611 ].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [711 ].
Promulga le leggi [73, 74, 1382 ] ed emana i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 1382 ].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura [1042 ].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

L’articolo 81, che riguarda il bilancio dello Stato, viene modificato in quanto le funzioni che erano delle due camere restano alla sola camera dei deputati. Anche per l’articolo 87 (funzioni del Presidente della Repubblica) le variazioni consistono nel sostituire alle due camere la sola camera dei deputati, con l’aggiunta di cui al punto 7.b).

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).


6.
All’articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;
c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
7. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
b) all’ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa l’autorizzazione di entrambe le Camere»;
c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

riforma-costituzionale

Pubblicato in: Costituzione, Riflessioni

Riforma costituzionale – Articolo 24

L’Articolo 24 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’articolo 88 della Costituzione:

cost-art-88

Ulteriore aggiornamento dovuto alla diversa composizione del Senato: non è più facoltà del Presidente della Repubblica scioglierlo.

Art. 24.

(Scioglimento della Camera dei deputati)

1. All’articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati ».

riforma-costituzionale

 

Pubblicato in: Costituzione, Riflessioni

Riforma costituzionale – Articolo 23

L’Articolo 23 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’articolo 86 della Costituzione:

cost-art-86

Anche questo articolo viene aggiornato in conseguenza alla modifica del Senato e alla sua minore rilevanza.

Art. 23.

(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica)

1. All’articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « del Senato » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »;

b) al secondo comma, le parole: « il Presidente della Camera dei deputati indice » sono sostituite dalle seguenti: « il Presidente del Senato indice », le parole: « le Camere sono sciolte » sono sostituite dalle seguenti: « la Camera dei deputati è sciolta » e la parola: « loro » è sostituita dalla seguente: « sua ».

riforma-costituzionale

 

 

Pubblicato in: Costituzione, Riflessioni

Riforma costituzionale – Articolo 22

L’Articolo 22 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’articolo 85 della Costituzione:

cost-art-85

Anche in questo caso le modifiche derivano soprattutto dalla diversa composizione e funzione del Senato; non mi è chiara l’importanza del periodo che viene aggiunto nel secondo comma, ovvero la specifica delle funzione dei presidenti delle due camere.

Art. 22.

(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)

1. All’articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « e i delegati regionali, » sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune »;

b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova ».

riforma-costituzionale

 

Pubblicato in: Costituzione, Riflessioni

Riforma costituzionale – Articolo 21

L’Articolo 21 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’articolo 83 della Costituzione:

cost-art-83

Il secondo comma viene abrogato in quanto i rappresentanti delle regioni sono già presenti nel Senato; vengono poi cambiate le regole relative alla maggioranza necessaria per l’elezione del Presidente. Dal quarto al sesto scrutinio si richiede una maggioranza assoluta di un poco inferiore (1/15) a quella richiesta attualmente; dal settimo in poi la maggioranza da considerare non è più quella assoluta (cioè degli aventi diritto al voto) ma quella dei votanti. Trovo che sia una differenza sostanziale.

Art. 21.

(Modifiche all’articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica)

1. All’articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti ».

riforma-costituzionale