L’Articolo 38 della legge per la riforma costituzionale riguarda più articoli della Costituzione e, precisamente: 48, 58, 61, 62, 73, 81, 87, 120, 121, 122, 132, 133; inoltre modifica parzialmente due leggi costituzionali.
In questa seconda parte riporto i punti 6 e 7 dell’articolo 38, che riguardano gli articoli 81 e 87 della Costituzione.
Art. 81. (1)
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale (1).
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(1) Articolo così sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [741 ].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [611 ].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [711 ].
Promulga le leggi [73, 74, 1382 ] ed emana i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 1382 ].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura [1042 ].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
L’articolo 81, che riguarda il bilancio dello Stato, viene modificato in quanto le funzioni che erano delle due camere restano alla sola camera dei deputati. Anche per l’articolo 87 (funzioni del Presidente della Repubblica) le variazioni consistono nel sostituire alle due camere la sola camera dei deputati, con l’aggiunta di cui al punto 7.b).
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38.
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).
6. All’articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;
c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
7. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
b) all’ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa l’autorizzazione di entrambe le Camere»;
c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».