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Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane – Massimo Carlotto * citazione

Una frase che mi sembra molto attuale. Chi parla è uno dei protagonisti, Marco Buratti detto l’Alligatore, è lui il narratore.

Mi è sempre piaciuto dare una mano a chi vuole giocarsi la vita una seconda volta. Il mondo sa solo mostrare i denti e l’umanità ormai è merce rara.

Cover Carlotto Blies x cuori fuorilegge_0001

 

 

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Follia per sette clan – Philip K. Dick * citazione

(titolo originale Clans of the Alphane Moon, 1968; trad. Paolo Prezzavento (2005))

Questo romanzo di Dick mi ricorda Illusione di potere, perché in entrambi c’è un rapporto marito-moglie che non funziona e in cui lei, almeno apparentemetne, è in una posizione di maggior potere rispetto a lui.

A parte ciò volevo riportare la frase seguente, che mi ha colpito e che, probabilmente, in alcuni (o in molti?) casi corrisponde al vero.

«C’è una legge» disse Chuck «che io chiamo la Terza Legge di Rittersdorf sulla Diminuzione delle Rese, che stabilisca che quanto più a lungo svolgi un lavoro, tanto più immagini che abbia sempre minore importanza nell’ordine generale delle cose.»

 

cover Dick follia per 7 clan

 

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Va’, metti una sentinella – Harper Lee * citazione

(Titolo originale “Go set a Watchman”, Traduzione di Vincenzo Mantovani; originale pubblicato nel 2015; edizione italiana da me letta del 2015)

Cover sentinella - Lee

Sto leggendo questo libro, sequel de “Il buio oltre la siepe” e, in una delle prime pagine, ho trovato questa riflessione di Scout, ovvero Jean Louise Finch, ovvero – immagino – la protagonista:

Era quasi innamorata di lui. No, impossibile, pensò: o lo sei o non lo sei. L’amore è l’unica cosa a questo mondo che non si presta a equivoci. Ci sono diversi tipi di amore, certamente, ma in ogni caso il giudizio è netto: o sei innamorata o no.

È un pensiero che condivido abbastanza, anche se su certi temi non c’è mai niente, a mio parere, che si possa affermare con certezza.

È comunque un brano interessante per dare un’idea del personaggio.

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Riforma costituzionale – le mie riflessioni

Ho cercato di capire in cosa consistono le modifiche che il governo vuole apportare alla Costituzione e, a mio parere, gli aspetti negativi superano quelli positivi.

Se anche viene proposta una razionalizzazione di certi aspetti, forse una semplificazione, c’è comunque una perdita di democrazia e di garanzie (quelle offerte dal bicameralismo perfetto).

C’è inoltre una parte che non è ancora definita, ad esempio la modalità di elezione dei senatori (art. 2 della legge di riforma, che modifica l’art. 57 della Costituzione).

La modifica all’articolo 70 della Costituzione (che riguarda la formazione delle leggi) lo trasforma in qualcosa di piuttosto complicato e, probabilmente, passibile di interpretazioni diverse, come tutto quello che non è scritto in modo conciso e lineare. Si passa da un articolo di un solo comma di una riga («La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.») a un articolo di sette lunghi commi.

Per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini alla formazione delle leggi, poi, le cose si complicano rispetto al sistema attuale e non in modo chiaro (vedi art. 11 della legge che modifica l’art. 71 della Costituzione).

Insomma, ritengo che queste modifiche non migliorino la Costituzione e quindi preferirei che rimanesse com’è. Non credo che i problemi dell’Italia derivino dalla Costituzione, caso mai da una sua cattiva applicazione. Non è la Costituzione da cambiare, sono le persone.

Infine lascio di nuovo il link al sito istituzionale in cui si può leggere il testo attuale della Costituzione confrontato, articolo per articolo e comma per comma, con quello che si avrebbe se venisse approvata la legge di riforma.

http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/AC0500N.Pdf

 

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Riforma costituzionale – Articolo 41

L’Articolo 41 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’entrata in vigore della legge stessa.

Ricordo che:

L’ Articolo 28 riguarda la soppressione del CNEL.
L’ Articolo 35 riguarda i Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza.
L’Articolo 39 riguarda le disposizioni transitorie.

Art. 41.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

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Riforma costituzionale – Articolo 40

L’Articolo 40 della legge per la riforma costituzionale riguarda le disposizioni finali:

Art. 40.

(Disposizioni finali).


1. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All’atto dell’insediamento del commissario straordinario decadono dall’incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.
2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all’integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
5. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all’ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

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Riforma costituzionale – Articolo 39

L’Articolo 39 della legge per la riforma costituzionale riguarda le disposizioni transitorie.

Ricordo che:

L’articolo 57 è quello in cui viene definita la composizione ed elezione del Senato. Il sesto comma cui si fa riferimento recita: «Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.»
L’articolo 72 riguarda la funzione legislativa delle Camere che, con le modifiche, passa in buona misura alla sola Camera dei Deputati.
L’articolo 135 riguarda l’elezione dei giudici della Corte Costituzionale.
L’articolo 117 riguarda le Regioni e la loro potestà legislativa.

Art. 39.

(Disposizioni transitorie).


1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, per l’elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l’ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l’opzione per l’elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell’ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.
2. Quando, in base all’ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all’ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.
3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.
6. La legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.
7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
9. Fino all’adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall’articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
10. In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dall’articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell’ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell’articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 31 della presente legge costituzionale.
13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
14. La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

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Riforma costituzionale – Articolo 38 – parte 4

L’Articolo 38 della legge per la riforma costituzionale riguarda più articoli della Costituzione e, precisamente: 48, 58, 61, 62, 73, 81, 87, 120, 121, 122, 132, 133; inoltre modifica parzialmente tre leggi costituzionali.

In questa terza parte riporto i punti 14, 15, 16 dell’articolo 38, che riguardano alcuni articoli delle Leggi Costituzionali 11 marzo 1953, n. 1; 16 gennaio 1989, n. 1; 22 novembre 1967, n. 2.

In questo caso, oltre al testo della legge per la riforma riporto i testi degli articoli variati messi a confronto, come proposti al link del sito istituzionale: http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/AC0500N.Pdf

legge-11-marzo-1953-n-1

legge-16-gen-1989-n-1

lgge-22-nove-1967-n2

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).

14. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».
15.
Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. L’autorizzazione prevista dall’articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati»;
b) le parole: «Camera competente ai sensi dell’articolo 5» e «Camera competente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei deputati».
16.
All’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al primo periodo, le parole: «da questo in seduta comune delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «da ciascuna Camera» e le parole: «componenti l’Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «propri componenti»; al secondo periodo, le parole: «l’Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Camera».


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Riforma costituzionale – Articolo 38 – parte 3

L’Articolo 38 della legge per la riforma costituzionale riguarda più articoli della Costituzione e, precisamente: 48, 58, 61, 62, 73, 81, 87, 120, 121, 122, 132, 133; inoltre modifica parzialmente due leggi costituzionali.

In questa terza parte riporto i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13 dell’articolo 38, che riguardano gli articoli 120, 121, 122, 132, 133 della Costituzione.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI (1)

Art. 120. (2)

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [161 ], né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
————————
(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).


Art. 121. (1)

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [1171, 3, 4] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [751 , 832, 1225, 1232 , 1262 , 132, 1382 ] e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [711 ].
La Giunta regionale e` l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e` responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione [1181 ], conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
————————
1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

Art. 122. (1)

Il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità [842 , 1047 , 1356 ] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, e` eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
————————
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

Art. 132. (1)

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse [XI].
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
————————
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Gli articoli vengono modificati per l’eliminazione delle Province e per il cambio di funzioni del Senato (altre modifiche sono state effettuate con articoli precedenti il 38).

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).


8.
La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».
9.
All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «, delle Province» sono inserite le seguenti: «autonome di Trento e di Bolzano».
10.
All’articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
11.
All’articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
12.
All’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».
13.
All’articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.
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Riforma costituzionale – Articolo 38 – parte 2

L’Articolo 38 della legge per la riforma costituzionale riguarda più articoli della Costituzione e, precisamente: 48, 58, 61, 62, 73, 81, 87, 120, 121, 122, 132, 133; inoltre modifica parzialmente due leggi costituzionali.

In questa seconda parte riporto i punti 6 e 7 dell’articolo 38, che riguardano gli articoli 81 e 87 della Costituzione.

Art. 81. (1)

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale (1).
————————
(1) Articolo così sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [741 ].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [611 ].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [711 ].
Promulga le leggi [73, 74, 1382 ] ed emana i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 1382 ].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura [1042 ].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

L’articolo 81, che riguarda il bilancio dello Stato, viene modificato in quanto le funzioni che erano delle due camere restano alla sola camera dei deputati. Anche per l’articolo 87 (funzioni del Presidente della Repubblica) le variazioni consistono nel sostituire alle due camere la sola camera dei deputati, con l’aggiunta di cui al punto 7.b).

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).


6.
All’articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;
c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
7. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
b) all’ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa l’autorizzazione di entrambe le Camere»;
c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

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