L’Articolo 38 della legge per la riforma costituzionale riguarda più articoli della Costituzione e, precisamente: 48, 58, 61, 62, 73, 81, 87, 120, 121, 122, 132, 133; inoltre modifica parzialmente due leggi costituzionali.
Dedico più post a questo articolo per non scriverne di troppo lunghi. Nella prima parte riporto i punti da 1 a 5 dell’articolo 38, che riguardano gli articoli 48, 58, 61, 62 e 73 della Costituzione.
Terzo comma art. 48
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [873 ]. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Terzo comma art. 62
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione [74, 875 , 1382 ].
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza [722 ], la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Le modifiche riguardano l’allineamento degli articoli al fatto che il Senato cambia costituzione e quindi non è più chiamato a certe funzioni. Nei testi degli articoli di cui sopra abbiamo: la sostituzione del termine “la Camere” con “la Camera dei Deputati” in due casi; l’abrogazione di un articolo e del comma di un altro e con la sostituzione di un altro.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38.
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).
1. All’articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2. L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.
3. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61. – L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione.
Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».
4. All’articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
5. All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».