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Riforma costituzionale – Articolo 38 – parte 1

L’Articolo 38 della legge per la riforma costituzionale riguarda più articoli della Costituzione e, precisamente: 48, 58, 61, 62, 73, 81, 87, 120, 121, 122, 132, 133; inoltre modifica parzialmente due leggi costituzionali.

Dedico più post a questo articolo per non scriverne di troppo lunghi. Nella prima parte riporto i punti da 1 a 5 dell’articolo 38, che riguardano gli articoli 48, 58, 61, 62 e 73 della Costituzione.

Terzo comma art. 48

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [873 ]. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Terzo comma art. 62

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione [74, 875 , 1382 ].
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza [722 ], la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Le modifiche riguardano l’allineamento degli articoli al fatto che il Senato cambia costituzione e quindi non è più chiamato a certe funzioni. Nei testi degli articoli di cui sopra abbiamo: la sostituzione del termine “la Camere” con “la Camera dei Deputati” in due casi; l’abrogazione di un articolo e del comma di un altro e con la sostituzione di un altro.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).


1.
All’articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2. L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.
3. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61. – L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione.
Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

4. All’articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
5. All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».

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Riforma costituzionale – Articolo 36

L’Articolo 36 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’articolo 126 della Costituzione:

Art. 126. (1)

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (2).
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).
(2) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. (Omissis)» [Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)].

La modifica consiste nel sostituire nel primo comma “sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica” conprevio parere del Senato della Repubblica”.

 

Art. 36.

(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali).


1. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».

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Riforma costituzionale – Articolo 26

L’Articolo 26 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’articolo 96 della Costituzione:

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Altro adeguamento alla modifica del Senato, di cui non è più necessaria l’autorizzazione.

Art. 26.

(Modifica all’articolo 96 della Costituzione)

1. All’articolo 96 della Costituzione, le parole: « del Senato della Repubblica o » sono soppresse.

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Riforma costituzionale – Articolo 13

L’Articolo 13 della legge per la riforma costituzionale riguarda gli articoli 73 e 134 della Costituzione:

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L’articolo 73 viene integrato con disposizioni che riguardano “Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” introducendo un possibile intervento (per giudicare la costituzionalità) della Corte costituzionale. Analogamente avviene per l’articolo 134. Personalmente non capisco se si tratta di una tutela della Costituzione o dei membri delle camere.

Art. 13.

(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione)

1. All’articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.

Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge.
In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata ».

2. All’articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell’articolo 73, secondo comma ».

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Riforma costituzionale – Articolo 11

L’Articolo 11 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’articolo 71 della Costituzione:

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Questo articolo viene modificato aggiungendo due comma e modificando l’attuale secondo comma triplicando il numero di elettori necessari a proporre una legge (diminuzione della democrazia popolare?). Nell’ultimo comma che viene aggiunto, che riguarda “la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche (punto c) ), le modalità di attuazione sono demandate a una legge che al momento non credo sia stata approvata, quindi dette modalità non si conoscono.

Art. 11.

(Iniziativa legislativa)

1. All’articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica »;

b) al secondo comma, la parola: « cinquantamila » è sostituita dalla seguente: « centocinquantamila » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione ».

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Riforma costituzionale – Articolo 10

L’Articolo 10 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’articolo 70 della Costituzione:

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Questo articolo verrebbe interamente sostituito.

Mio commento: Mi sembra che si tratti del fulcro di tutta la riforma. In pratica il Senato non eserciterebbe più la funzione legislativa, salvo che per certi tipi di leggi costituzionali (sull’autonomia legislativa ed economica degli enti locali, sulla soppressione o creazione di regioni, sulle ratifiche di trattati internazionali). Per le altre leggi mi sembra di capire che il Senato svolge un ruolo più o meno consultivo.

Art. 10.

(Procedimento legislativo)

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati ».

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Riforma costituzionale – Articolo 5

L’Articolo 5 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’articolo 63 della Costituzione:

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Questo articolo verrebbe modificato introducendo un comma legato alla nuova modalità della costituzione del Senato. In corsivo le parti aggiunte.

Art. 5.

(Modifica all’articolo 63 della Costituzione)

1. All’articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma e’ inserito il seguente:

« Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali ».

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Riforma costituzionale – Articolo 4

L’Articolo 4 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’articolo 60 della Costituzione:

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Questo articolo verrebbe modificato eliminando i riferimenti al Senato della Repubblica, le cui caratteristiche e funzioni sarebbero diverse da quelle attuali.

Art. 4.

(Durata della Camera dei deputati)

1. L’articolo 60 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:

« Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

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Riforma costituzionale – Articolo 2

L’Articolo 2 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’articolo 57 della Costituzione:

art-2-costituzione

Questo articolo verrebbe modificato aggiungendo una serie di precisazioni e togliendo i riferimenti agli altri articoli della Costituzione. In corsivo le parti modificate o aggiunte.

Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

1. L’articolo 57 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:

« Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio ».

 

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Riforma costituzionale – Articolo 1

L’Articolo 1 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’articolo 55 della Costituzione:

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Questo articolo verrebbe modificato aggiungendo una serie di precisazioni e togliendo i riferimenti agli altri articoli della Costituzione. In corsivo le parti aggiunte.

Art. 1.

(Funzioni delle Camere)

1. L’articolo 55 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:

« Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati e’ titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione ».

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