Pubblicato in: Costituzione, Riflessioni

Riforma costituzionale – Articolo 6

L’Articolo 6 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’articolo 64 della Costituzione:

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Questo articolo verrebbe modificato aggiungendo due comma e modificandone uno (togliendo “anche se non fanno parte delle Camere” riferito ai membri del Governo). In corsivo le parti aggiunte.

Art. 6.

(Modifiche all’articolo 64 della Costituzione)

1. All’articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
« I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni »;
b) il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
« I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono »;
c) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
« I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni ».

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Riforma costituzionale – Articolo 2

L’Articolo 2 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’articolo 57 della Costituzione:

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Questo articolo verrebbe modificato aggiungendo una serie di precisazioni e togliendo i riferimenti agli altri articoli della Costituzione. In corsivo le parti modificate o aggiunte.

Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

1. L’articolo 57 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:

« Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio ».

 

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Riforma costituzionale – introduzione

Anche se non ho le conoscenze per capire l’effettiva portata delle modifiche che si voglio apportare alla Costituzione Italiana, ho pensato di leggere i vari articoli della Legge costituzionale che sarà oggetto del referendum del 4 Dicembre 2016 e confrontarli con gli articoli della Costituzione a cui si riferiscono.

Posterò un articolo al giorno (sono 41); come ho detto non sono in grado di fare commenti “esperti”, ma mi pare comunque interessante porre a confronto i vari articoli attualmente in vigore e i loro possibili futuri corrispondenti.

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